[Questo articolo è stato revisionato e ripubblicato il 3 Novembre 2020 da LegalBlink]

In questo articolo ti spiego come aprire un e-commerce diretto o indiretto. Il mio obiettivo è fare chiarezza rispetto al tipo di normativa a cui devi attenerti, agli adempimenti fiscali e alla necessità di emettere o meno una fattura elettronica. Aprire il tuo e-commerce, una volta chiarito l’iter burocratico che il commercio elettronico richiede, sarà l’ultimo dei tuoi problemi. One Minute Site ti offre uno strumento attraverso cui puoi costruire velocemente un e-commerce efficace. Ma andiamo a noi.

E-commerce diretto ed indiretto: qual è la differenza?

e-commerce diretto ed indiretto
Il commercio elettronico si distingue in e-commerce diretto ed e-commerce indiretto, a seconda delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della compravendita.
Con e-commerce diretto si intende la commercializzazione online di beni e servizi digitali trasmissibili attraverso la rete.

Si tratta della cessione di beni virtuali non tangibili o di servizi in modalità elettronica e quindi di acquisti esclusivamente in forma digitale (testi, immagini, banche dati, software,etc).

Nell’e-commerce diretto tutte le fasi della transazione avvengono online, così come tutte le interazioni tra il fornitore di beni o servizi ed il consumatore. In pratica si tratta di un commercio di beni virtuali o servizi online, attraverso processi automatizzati resi possibili con lo sviluppo di nuove tecnologie e dove l’intervento materiale è pressoché minimo.

Con e-commerce indiretto si intende invece la vendita di tutti quelli che sono beni materiali, che prevedono una consegna fisica (libri, abiti, cosmetici, etc).

Anche qui l’ordine ed eventualmente anche il pagamento vengono effettuati online, ma il bene viene poi recapitato o ritirato fisicamente dall’acquirente.

In questo caso le aziende che hanno investito in un e-commerce sfruttano il mondo virtuale per espandere le proprie vendite ed il proprio brand. L’e-commerce indiretto permette la consegna fisica, quindi tradizionale, del bene a fronte di un’offerta e di una modalità di pagamento che vengono digitalizzate.

Gli effetti della nuova normativa sul’e-commerce diretto: il MOSS

e-commerce diretto ed indiretto

L’aggiornamento e l’espansione della nuova normativa sul commercio elettronico ha avuto un effetto di semplificazione sull’e-commerce diretto:

I servizi di e-commerce diretto, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del committente del servizio.

Ciò è valido, a partire dal 2015, sia per i rapporti B2C (servizi prestati ad un consumatore) che per i B2B (servizi prestati ad un cliente business, un professionista), salvo specifiche eccezioni.

Le norme prevedono alcune eccezioni alla rilevanza territoriale nel Paese del committente, infatti al di sotto di una soglia fissata a 10 mila euro i servizi ricompresi nella definizione di e-commerce diretto si considerano effettuati nel Paese del prestatore dei suddetti servizi. Il prestatore potrà comunque optare per l’imposizione fiscale del servizio nel Paese del committente, in questo caso è possibile aderire al MOSS.

Novità rilevante, già introdotta a partire dal 2015, è infatti la possibilità di registrazione per gli e-commerce diretti al Mini Sportello Unico, (c.d. Regime Moss).

L’iscrizione al MOSS consente a chi vi aderisce di non doversi più identificare in ciascuno Stato membro in cui vengono forniti i servizi, inoltre al MOSS possono aderire dal 2019 anche i soggetti passivi non stabiliti in Europa ma registrati in almeno un Paese membro ai fini IVA.

Il MOS: un regime fiscale opzionale europeo

Il Regime MOSS ha la funzione concentrare gli obblighi fiscali dell’e-commerce nel Paese in cui questo si registra al MOSS, in particolare le attività di versamento e dichiarazione IVA. Sarà poi lo stesso Regime MOSS a effettuare lo scambio di informazioni necessario tra i vari Paesi membri.

Per i soggetti che aderiscono al MOSS l’IVA sarà in ogni caso calcolata sulla base dell’applicazione dell’aliquota del Paese di destinazione del servizio.

La finalità del Mini Sportello Unico è quindi di semplificare l’attività fiscale necessaria provando a sgravare le imprese da oneri e obblighi che dovrebbero venire automatizzati dal Regime MOSS, a tal fine è anche prevista una semplificazione in tema di fatturazione:

le norme di fatturazione applicabili devono considerarsi quelle vigenti nel Paese di registrazione al Regime speciale (MOSS) che, come detto, assume il ruolo di Paese di identificazione per i soggetti aderenti al MOSS stesso.

Riassumendo: grazie al MOSS l’e-commerce diretto può registrarsi nel proprio Paese, non è obbligato ad aprire Partita IVA in ciascuno Stato in cui presta servizi e può svolgere le attività di dichiarazione e versamento IVA nello Stato di registrazione al MOSS.

Sarà il sistema informatico del MOSS stesso ad occuparsi dello scambio di informazioni tra i vari Paesi fermo restando che l’aliquota applicata sarà comunque quella in vigore nel Paese di consumo del servizio.

Il MOSS rimane comunque un Regime opzionale cui il soggetto passivo non è obbligato ad aderire.

Gli effetti della nuova normativa sull’e-commerce indiretto

e-commerce diretto ed indiretto

Per quanto riguarda l’effetto sul commercio elettronico indiretto invece:

Le operazioni di e-commerce indiretto sono disciplinate dalla normativa sulla vendita a distanza e, da regola generale e salvo eccezioni, sono imponibili nel Paese membro dove sono diretti i beni se le vendite effettuate dal singolo e-commerce superano le soglie annue previste da ciascuno Stato.

Quindi, le operazioni effettuate da un e-commerce stabilito in Italia saranno imponibili nel nostro Paese se l’ammontare delle vendite effettuate (IVA esclusa, nell’anno precedente e nell’anno corrente) non supera la soglia di Euro 100.000,00 o la minor soglia eventualmente stabilita dal Paese di destinazione delle vendite.

La regola generale della tassazione nel Paese membro di destinazione è comunque applicabile anche se non vengono superate le soglie di cui sopra, è infatti lasciata la facoltà all’e-commerce italiano di applicare l’imposta secondo le norme in vigore nel Paese di destinazione dei beni.

Rimangono esclusi dalla disciplina della vendita a distanza i (i) mezzi di trasporto nuovi, (ii) beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto (iii) beni oggetto di accisa.

È bene precisare che l’opzione per applicare l’imposta del Paese di destinazione è valida fino alla revoca della stessa e, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti, fino al termine di due anni decorrente dalla conclusione dell’anno in cui l’opzione è stata esercitata.

Le vendite in oggetto sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura nei confronti del cliente consumatore, a meno che questa non sia richiesta dal cliente. Ciò non toglie l’obbligo di fatturazione per le operazioni B2B (verso un cliente professionista) e l’obbligo di emissione di ricevuta/scontrino elettronico nei casi in cui il cliente consumatore non ha richiesto per tempo (prima della finalizzazione dell’acquisto) la fattura.

L’IVA nella normativa fiscale 2020

e-commerce diretto ed indiretto

L’e-commerce diretto quindi versa l’IVA nel Paese di destinazione dei servizi, salvo eccezioni quale per esempio il non superamento della soglia di Euro 10.000,00 e salvo che decida di aderire al Regime opzionale MOSS (ciò non influisce sul fatto che l’aliquota applicabile rimane quella del Paese del committente del servizio, cioè del Paese di destinazione).

In questo caso effettuerà le operazioni fiscalmente necessarie riferendosi al Regime MOSS nel proprio Paese di registrazione.

L’e-commerce indiretto invece, come da disciplina delle vendite a distanza e salvo eccezioni, verserà l’IVA nel Paese di destinazione del bene se nell’anno precedente e nell’anno in corso ha superato la soglia di Euro 100.000,00 o la minor soglia prevista da un singolo Stato.

Contrariamente le operazioni saranno imponibili in Italia, è lasciata comunque facoltà all’e-commerce di esercitare l’opzione per l’imposizione fiscale della vendita nel Paese di destinazione anche senza il superamento delle soglie.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 secondo quanto disposto dalla Direttiva UE 2455/2017 verrà introdotta una nuova disciplina per le vendite a distanza, applicabile anche ai beni soggetti ad accisa, che prevede come principali novità:

  • La previsione di una soglia unica comune a tutti gli Stati membri (così come già prevista ad oggi per il solo e-commerce diretto) e pari a Euro 10.000,00 al di sotto della quale l’IVA è dovuta nel Paese dell’e-commerce e al di sopra della quale l’ecommerce dovrà adempiere gli obblighi fiscali nel Paese di destinazione del bene;
  • L’estensione del Regime MOSS anche alla disciplina delle vendite a distanza e quindi all’e-commerce indiretto, sia per le vendite a distanza intracomunitarie che per le vendite a distanza dei beni importati da territorio extra UE. Il Regime anche questo caso sarà facoltativo e rimane la possibilità per il cedente di aprire Partita Iva in ciascuno Stato membro in cui viene superata la nuova soglia di 10 mila euro.

In conclusione, dal 2021, le vendite a distanza saranno imponibili in Italia se non viene superata la soglia di euro 10 mila e salva la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione del bene. A ciò si aggiunge l’estensione del MOSS alle vendite in oggetto.

In conclusione

Bene, adesso hai tutte le informazioni che ti servono per creare il tuo e-commerce. Con One Minute Site puoi crearne uno in maniera facile e veloce! Cosa aspetti?

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    Recensioni (10)

  1. Ag
    Ag dice:

    Ma per il commercio indiretto deve partire l’oss e non succederà prima del 2021 (se va bene) quindi per il 2020 restano le soglie per l’applicazione dell’IVA

    Rispondi
  2. antonella
    antonella dice:

    Buonasera, se un soggetto UE vende negli Stati UE e resta sotto la soglia definita dagli stati membri non è obbligato ad registrarsi come soggetto IVA o ad avere rappresentante fiscale, non dovrebbe nenache essere obbligato al MOOS. Mi fate sapere? In questi casi applica l’IVA del paese d’origine ( sede legale della ditta che vende) non l’IVA del paese di destinazione, giusto?

    Rispondi
    • Luisa
      Luisa dice:

      Ciao Antonella, l’argomento è troppo vasto per essere trattato con un commento. Ci possono essere una moltitudine di di casistiche, in linea generale nella vendita di merci a paesi Extra Ue la fattura va emessa senza Iva Non imponibile art. 8, in seguito la dogana del paese di destinazione applicherà i dovuti dazi tenendo conto del valore della merce esposta in fattura e quantità per unità di misura.

      Rispondi
  3. Antonio
    Antonio dice:

    Ho una domanda sulla classificazione di e-commerce diretto ed indiretto.
    Un marketplace che vende esperienze (come le escursioni) ai consumatori finali rientra nell’ecommerce diretto?.
    Le esperienze sono organizzate e gestite da professionisti iscritti. Quando il consumatore paga si conclude con il professionista un contratto di compravendita. Il marketplace funge da canale di comunicazione.
    Grazie

    Rispondi
  4. Marco
    Marco dice:

    Buongiorno, io vivo in Spagna con residenza fiscale in Spagna. Vorrei aprire un e-commerce in Spagna vendita in dropshipping fornitori italiani e Europei e extra UE. Vendiero solo in europa per il momento. Credo di superare le soglie di vendita per stato membro. Esattamente come devo comportarmi a livello fiscale. Sono autono e posseggo Iva intracomunitaria in Spagna per vendita online. Potresti darmi qualche consiglio su come muovermi esattamente con altri paesi ma in particolare con l’Italia.

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